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Testo unico delle leggi elettorali

  • Art. 95

    Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000 [*].

    [*]L'art. 11, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, esclude dall'ambito di applicazione dell'art. 95 le riunioni connesse ad attività di propaganda, nonchè gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.